Cass. 15 ottobre 2025, n. 27531 – Conformità catastale e validità dell’atto
La Corte di Cassazione ha stabilito che un atto di compravendita resta valido anche in presenza di una dichiarazione mendace di conformità catastale da parte del venditore, purché la difformità non sia palesemente rilevabile. L'immobile, dunque, rimane commerciabile.
La mendacità della dichiarazione o dell'attestazione non incide sulla validità dell'atto. Ciò che determina la nullità è esclusivamente la mancanza formale della dichiarazione di conformità catastale o, in alternativa, dell'attestazione sostitutiva redatta da un tecnico abilitato.
In altre parole, se l'atto contiene almeno una delle due dichiarazioni richieste dalla normativa, esso è da considerarsi valido ed efficace, anche qualora si riscontri successivamente una non conformità sostanziale. Resta ferma, naturalmente, la possibilità di sanzioni di natura penale o tributaria nei confronti del dichiarante.
Importante sottolineare che l'assenza di conformità catastale non preclude la commerciabilità dell'immobile, salvo il caso in cui la difformità sia evidente e facilmente riscontrabile.
